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IMPUGNATO AL TAR IL DECRETO "SALVA PREZZI CIVETTA"

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E' stato impugnato venerdì scorso, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, attraverso un ricorso presentato da Faib, Fegica e Figisc contro il Ministero dello sviluppo economico che ne chiede l'annullamento, il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2013, n.67383, recante “modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione", vale a dire il Decreto recentemente entrato in vigore sulla "cartellonistica" dei prezzi.

L'annullamento -corredato, in via cautelare, della richiesta di sospensiva- viene sollecitato per eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta.

La vicenda é quella legata alla riforma della normativa in materia che avrebbe dovuto rendere finalmente più chiara e trasparente l'informazione dei prezzi dei carburanti sugli impianti, facendo definitivamente giustizia di tutta una serie di messaggi ingannevoli e fuorvianti, a cominciare da quelli su pretesi sconti che avevano preso a dilagare sulla rete distributiva, seguendo impunemente ogni tipo di furbizia o di "marketing creativo aziendale" venisse introdotto.

In realtà, prima la legge 27/2012 (art.19), da cui il decreto ministeriale oggetto del ricorso, che ha subito il solito "trattamento" fatto di tocchi e ritocchi, dalla sua prima stesura fino alla definitiva approvazione, per "aggiustare" il testo agli interessi particolari di questo e di quello, e poi il decreto stesso hanno finito per "legalizzare" e anzi imporre quei comportamenti che avrebbero dovuto al contrario combattere e cancellare.

Così, oggi, non solo ci ritroviamo a conservare i cartelli di sconto, non esplicitamente vietati, pudicamente limitandosi -legge e decreto- a dire (e non dire) che i prezzi visibili dalla carreggiata debbono essere pubblicizzati "senza indicazioni sotto forma di sconti".

Non solo abbiamo impianti dotati di due erogatori multiprodotti e bifacciali che praticano e pubblicizzano, con relativi cartelli indicatori, oltre una dozzina di prezzi differenti.

Ma viene persino consentito, anzi ordinato, di esporre visibili dalla carreggiata due soli prezzi dei dodici praticati dal punto vendita, per di più i più bassi: in breve, siamo ai "prezzi civetta" imposti per legge.

Che importa se, grazie al messaggio civetta esterno, viene consentito di attrarre clienti (e relativi volumi di vendite) che poi, nella confusione delle decine di cartelli interni, si ritrovano a fare rifornimento a prezzi completamente differenti?

Che importa se tutto questo impedisce letteralmente il confronto trasparente di prezzo tra modalità di vendita identiche offerte da impianti concorrenti e dirige forzatamente (altro che libertà di mercato) la rete appiattendola verso un'unica e ben definita modalità: il pre-pay automatico?

Che importa se questo favorisce la confusione quando non incentiva l'inganno?

Che importa se a dover rintuzzare le più che legittime proteste dei clienti che si accorgono, a cose fatte, della "trappola" sono sempre gli stessi costretti a metterci la faccia, vale a dire i gestori?

Al Ministero tutto questo -ampiamente quanto inutilmente segnalato a suo tempo e con largo anticipo- semplicemente non importa, impegnato com'é a diffondere comunicati trionfali come quello che, in ultimo, é apparso sul sito istituzionale venerdì scorso:

CARTELLONI DEL PREZZO DEI CARBURANTI PIU' CHIARI PER GLI AUTOMOBILISTI.

Dal 24 maggio sui cartelloni stradali dei distributori di carburanti è obbligatorio esporre i prezzi dando meno evidenza ai millesimi di euro.

L'obbligo fa parte delle nuove regole previste per la cartellonistica dei punti vendita di carburanti introdottie dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17 gennaio 2013.

A partire dal 24 maggio i millesimi di euro devono essere scritti con caratteri più piccoli - apice o pedice - e con colori diversi da quelli utilizzati per la parte di prezzo più significativa per il consumatore: euro e centesimi di euro.

Lo scopo della regola è anche quello di aiutare l’automobilista a non scegliere solo sulla base della terza cifra decimale (millesimi) rinunciando così ad altri importanti criteri di scelta, quali ad esempio la vicinanza dell’impianto o la qualità del servizio, per un beneficio limitato a pochi centesimi di risparmio complessivo.

Un comunicato di cui si può dire soltanto di come offra la solare evidenza che la confusione non é stata ingenerata solo nella testa dei consumatori.

Effetto inevitabile quando la costruzione di un provvedimento deve riuscire nell'assai arduo compito di conciliare i "proclami" con il dispositivo reale della norma ed i veri (quanto inconfessabili) obiettivi che si propone.

Il ricorso di Faib, Fegica e Figisc -volutamente inascoltate nel corso dell'iter di formazione del provvedimento- ha lo scopo di interrompere questo abbrivio che, oltre al contezioso con i propri clienti, espone i gestori ad una serie infinita di possibili contestazioni (e interpretazioni) che la norma, così costruita, autorizza gli organi di controllo a elevare nei loro confronti, pur non avendo alcuna possibilità di intervenire sulle attrezzature (compresi i cartelli dei prezzi) che ricevono dal proprietario.

Un "buco" tanto palese in una norma che, per altri versi, si spinge fino ai dettagli infinitesimali, da costringere il Ministero a formulare la "circolare esplicativa" n.0061204 del 12.4.2013, con la quale "si evidenzia che la responsabilità per la mancata tempestiva effettuazione degli investimenti necessari per gli adeguamenti strutturali della cartellonistica sono normalmente riferibili al proprietario dell'impianto".

Tutto a posto, quindi?

Non proprio, perché come ricorda la medesima circolare, in termini non esattamente encomiabili per lo stesso Ministero, "il decreto non stabilisce in maniera espressa ed automatica quali siano i soggetti responsabili di ciascun adepimento e, pertanto, destinatari della contestazione di eventuali violazioni".

Ci sarebbe da chiedersi come mai a quel che per il Ministero é stato evidente in sede di scrittura di una semplice circolare esplicativa, il Ministero stesso non ha ritenuto equo e doveroso conferirgli oggettiva efficacia, inserendolo in un decreto che, così com'é, lascia letteralmente i gestori esposti ad ogni possibile contestazione, anche sui "colori", la "grandezza", la "evidenza" e la "luminosità" della terza cifra decimale che la fantasia dei proprietari del punto vendita é riuscita nel frattempo a produrre.

Eventualualità, quella delle contestazioni, molto più che probabile, visti i precedenti in questa ed altre materie, contro le quali il gestore sarebbe intanto unicamente costretto a ricorrere, accollandonese costi e rischi.

Si può dire, se non altro, che l'Amministrazione Pubblica sarebbe chiamata a fare meglio?

La prossima "tappa" del ricorso presentato dagli avvocati Gianmarco Poli e Francesca Feliziani del Foro di Roma su mandato congiunto di Faib, Fegica e Figisc, sarà la fissazione da parte del TAR Lazio di una prima udienza preliminare finalizzata ad esaminare la richiesta di sospensiva.


Legge 24 marzo 2012, n.27.pdf

Decreto Ministero sviluppo economico 17 gennaio 2013, n.67383.pdf

Circolare esplicativa Ministero sviluppo economico n.0061204 del 12.4.2013.pdf


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