La legge regionale n.1/2012 della Campania introduce "un certo grado di concorrenza sia all'interno di una stessa area di servizio sia tra aree contigue. In particolare il dispositivo, indicando l'obbligo di superfici minime per lo svolgimento delle attività di bar e di promozione dei prodotti tipici campani, consente una attività accessoria a quella prevalente della vendita dei carburanti, in locali idonei, garantendo più ampie possibilità di scelta ai comsumatori con miglioramento dei servizi offerti in termini di qualità e prezzo."
E' uno dei diversi passaggi significativi di una comunicazione prodotta dal Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania ed inviata, tra gli altri, ai Presidenti di Faib, Fegica ed Anisa, successiva alle note di approfondimento interno alla Regione in materia di affidamento delle attività non oil presso le aree autostradali, con particolare riferimento alla tratta A3 Salerno-Reggio Calabria, circolate dopo le comunicazioni congiunte dei sindacati dei gestori del 16 gennaio e del 15 febbraio 2013.
La vicenda é quella -annosa e ben nota- delle procedure di gara per il rinnovo degli affidamenti dei servizi presso le AdS della A3, "scadute fin dal 2005 e tacitamente prorogate" come ricorda senza imbarazzo apparente il Presidente di Anas in una comunicazione del 15 febbraio scorso nel giro di corrispondenza già ricordato, e che dal 2008 in avanti vede un tira e molla anche a colpi di ricorsi tra gestori ed i marchi della ristorazione, Autogrill in testa.
Le compagnie come al solito quasi tutte a guardare, inerti, distratte e svogliate, come se loro fossero capitate lì per caso (tranne pretendere e incassare le royalty dai gestori).
Quasi tutte, perché a leggere la comunicazione della Regione Campania emerge che a dar manforte ai "paninari" di Autogrill si sono aggiunte anche Autostrade per l'Italia (che con Autogrill condividono lo stesso padrone: Benetton) e la Esso Italiana che hanno promosso circa un anno fa un giudizio davanti al TAR della Campania proprio sulla questione degli affidamenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (il bar, in altre parole), mettendo nel mirino proprio la già citata legge regionale n.1/2012.
La Campania, così come aveva fatto da tempo la Regione Calabria -entrambe sulla scorta delle decise sollecitazioni dei gestori- introducendo l'obbligo di separazione tra il non oil sottopensilina affidato al gestore della parte oil e l'attività di ristoro propriamente detta, oltreché la riserva di una superficie minima per l'attività del gestore, ha di fatto inteso spezzare quella "esclusiva d'area" finora garantita ai marchi della ristorazione che, malgrado i pronunciamenti di censura dell'Antitrust dal 1997 in avanti, solo i gestori hanno avuto la voglia e la forza di mettere in discussione.
In ogni caso, l'intervento impositivo della Campania avviene in forza di un ruolo i cui contorni vengono con forza e in maniera argomentata ricordati (e ce n'è bisogno) dalla stessa comunicazione.
"La distribuzione dei carburanti per autotrazione lungo la viabilità autostradale é classificata - ai sensi della legge 1034/70 e del DPR 1269/71 - "pubblico servizio" ed é perciò assoggettata a concessione che, per quanto stabilito dalla citata normativa, é di competenza regionale."
Vale a dire -é bene chiarirlo- che la concessione cosiddetta "petrolifera" non é contenuta di fatto nell'atto di affidamento dei servizi prodotto dal concessionario autostradale, ma deve essere rilasciata dalla Regione in funzione della verifica di determinati requisiti.
Infatti, precisa ulteriormente la Regione Campania, "il rilascio di tale concessione é condizionato alla preventiva valutazione in ordine alla capacità del richiedente di "ben espletare il servizio pubblico" anche attraverso il fatto che lo stesso possa "dimostrare di possedere i requisiti minimi soggettivi e la capacità tecnico organizzativa ed economica" necessaria a garantire l'assolvimento "dell'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio" come previsto dal citato DPR 1269/71".
Per quanto tutto questo dovrebbe suonare scontato -e così non é- alle orecchie di chi si muove nel settore, trattandosi di norme vigenti, non appare minimamente di scarso rilievo la precisazione della Campania.
Così come può essere rilasciata, infatti, la concessione (alle compagnie petrolifere) può essere anche revocata in caso di mancato adeguamento al comando della legge.
Ed é proprio ad una tale concreta eventualità che fa riferimento l'ultimo passaggio della comunicazione, prima di preannunciare la convocazione di un tavolo di lavoro specifico.
"Si ravvisa l'opportunità di sospendere l'applicazione del temine di novanta giorni ai fini della decadenza della concessione" é una affermazione che, al netto del carattere temporaneamente sospensivo, sembra proprio alludere, senza ulteriore specificazione, al fatto che qualcosa in questo senso si stia già muovendo.
E che l'idiosincrasia al semplice rispetto delle regole che pervade i comportamenti dell'industria petrolifera continui ad aprire sempre più numerosi fronti.
Faib-Fegica-Anisa ad Anas ed altri - Affidamento attività non oil A3 - 15.2.13.pdf
Anas a Faib-Fegica-Anisa ed altri - Risposta su AdS ex Tamoil su A3 - 15.2.13.pdf
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