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Back ATTIVITA' SINDACALE INIZIATIVE FAIB E FEGICA A ENI: INTERROMPERE GLI ABUSI

FAIB E FEGICA A ENI: INTERROMPERE GLI ABUSI

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iperself h241

Alla luce delle indiscrezioni trapelate sull'iniziativa "riparti da eni" e alla vigilia della conferenza stampa di presentazione di Eni, il Coordinamento Nazionale Unitario di faib Confesercenti e Fegica Cisl scrive alla Direzione della Divisione Refining & Marketing, illustrando i motivi di contrarietà all'iniziativa e denunciando i comportamenti in contrasto con gli Accordi sottoscritti e alle leggi in forza delle quali sono stati sottoscritti.

Di seguito pubblichiamo il testo integrale della comunicazione scaricabile nella versione originale pdf.


Roma, 13 giugno 2012

Spett.le ENI SpA
Divisione Refining & Marketing
Via Laurentina 449
ROMA

Oggetto: applicazione accordo 25.11.2010. Iniziative di sconto.

Egregi signori,

risulta allo scrivente Coordinamento che sarebbe intenzione di codesta Azienda, a partire dalla metà del mese di giugno e per tutti i week-end fino al mese di settembre, applicare sulle vendite effettuate in tali giorni, una significativa diminuzione del prezzo (tra 15 e 25 €urocent/lt) al pubblico limitata esclusivamente ai Gestori che hanno aderito alla iniziativa “iperself h24”.

A tale proposito lo scrivente Coordinamento intende ribadire alcuni fondamentali concetti discendenti dagli Accordi interprofessionali aziendali sottoscritti ai sensi e per gli effetti del quadro normativo esistente e pienamente vigenti, peraltro ribaditi nell’ultimo incontro del 31 maggio scorso tra codesta azienda e le associazioni dei gestori.

Il Coordinamento ribadendo le critiche finora avanzate, richiama quale base condivisa l’Accordo del 25/11/2010, che integra espressamente -anche per durata e validità- l’Accordo del 24.7.2003, come successivamente modificato, regolante le condizioni economico-normative tra Azienda e Gestori, e introduce l’iniziativa cosiddetta “iperself” chiarendo che i Gestori che intendano partecipare a tale iniziativa dovranno mantenere un differenziale di 1 €urocent/lt verso il prezzo FdT e di 5 €urocent/lt, verso il prezzo servito  e che eventuali maggiorazioni dello sconto saranno totalmente a carico dell’Azienda.

L’azione unilaterale intrapresa dall’azienda con “Iperselfh24”, con differenti modalità di adesione e di partecipazione del Gestore agli oneri discendenti, si è posta al di fuori del quadro su richiamato, introducendo forzature ed  elementi di divaricazione all’interno del settore. Stando alle indiscrezioni, l’Eni starebbe procedendo ora al riconoscimento di condizioni di approvvigionamento dei carburanti di miglior favore soltanto ai Gestori che hanno aderito alla iniziativa “iperself h24”. Su questa linea ha preteso la rimozione della cartellonistica relativa all’Iperself tradizionale in quegli impianti che non vi hanno  aderito.

Evidenziamo, in aggiunta, che da quanto emerso, la nuova iniziativa commerciale, innestata su ”Iperself h24”, si caratterizza per avere evidenti profili di impraticabilità giuridica, per essere una ulteriore, inedita e diversa iniziativa commerciale mai proposta prima ai Gestori di marchio, oltreché per far ricadere sulle imprese a marchio nuovi oneri aggiuntivi che si pongono al di fuori del contesto regolatorio e negoziale voluto dalla legge e per essere inaccettabili per il peggioramento delle condizioni di vita.

Da quanto sopra richiamato, oltre tutto, appare evidente -ad oggi- che l’Eni non ha trovato una soluzione praticabile per quei Gestori che non hanno una struttura idonea ad accogliere  la nuova iniziativa aziendale.

Sulla scorta delle precedenti osservazioni lo scrivente Coordinamento invita codesta azienda ad operare all’interno delle pattuizioni vigenti. e sottoscritte ai sensi della L. 57/01 e allo stesso tempo ad attenersi al dettato normativo stabilito dalla legge 27/2012 art. 17 c.3, riservandosi di tutelare i propri associati nelle sedi opportune ed idonee.

Nello specifico il coordinamento invita l’azienda a:

  1.  non effettuare fra Gestori discriminazioni di prezzo di cessione del prodotto e di prezzo consigliato al pubblico: indipendentemente che abbiano o meno aderito all’iniziativa “iperself h24”. Ciò causerebbe una evidente disparità di trattamento tra operatori ai quali Eni rifornisce i prodotti carburanti in forza del vincolo di esclusiva, recando gravi danni e pregiudiziali alle imprese di gestione
  2. mettere a disposizione, per i motivi suesposti, gli incentivi economico-commerciali che starebbero per essere introdotti, a tutti i Gestori del marchio.
  3. a ripristinare la “comunicazione” dello svolgimento dell’attività di Ipersef, svolta con le modalità previste dal richiamato Accordo del 25.11.2010, laddove l’Azienda avesse provveduto alla loro rimozione
  4. a cessare l’azione unilaterale che prevede la partecipazione del Gestore, con una parte significativa del proprio margine, alle vendite effettuate nella modalità “iperself h24”

Auspicando che l’Azienda voglia operare all’interno del quadro normativo e contrattuale richiamato, rimuovendo atti ed azioni che possano operare quali discriminanti sulla rete tali da configurare un “abuso di dipendenza economica” come puntualmente qualificati dalla norma (art. 17 c.3 L. 27/2012) lo scrivente Coordinamento chiede un immediato incontro al fine di chiarire nel merito, la materia e gli effetti delle iniziative che si vanno configurando.

Distinti saluti.

F.to: Martino Landi e Roberto Di Vincenzo

 

 

Roma, 13 giugno 2012

 

                                                                                                       Spett.le ENI SpA

                                                                                                       Divisione Refining & Marketing

                                                                                                       Via Laurentina 449

                                                                                                       ROMA

                                                                                        

c.a.:       Ing. Angelo Fanelli                   

                                                                                                       Dott. Paolo Grossi                     

                                                                                                       Dott. Giovanni Maffei

 

 

Oggetto: applicazione accordo 25.11.2010. Iniziative di sconto.

 

Egregi signori,

risulta allo scrivente Coordinamento che sarebbe intenzione di codesta Azienda, a partire dalla metà del mese di giugno e per tutti i week-end fino al mese di settembre, applicare sulle vendite effettuate in tali giorni, una significativa diminuzione del prezzo (tra 15 e 25 €urocent/lt) al pubblico limitata esclusivamente ai Gestori che hanno aderito alla iniziativa “iperself h24”.

A tale proposito lo scrivente Coordinamento intende ribadire alcuni fondamentali concetti discendenti dagli Accordi interprofessionali aziendali sottoscritti ai sensi e per gli effetti del quadro normativo esistente e pienamente vigenti, peraltro ribaditi nell’ultimo incontro del 31 maggio scorso tra codesta azienda e le associazioni dei gestori.

Il Coordinamento ribadendo le critiche finora avanzate, richiama quale base condivisa l’Accordo del 25/11/2010, che integra espressamente -anche per durata e validità- l’Accordo del 24.7.2003, come successivamente modificato, regolante le condizioni economico-normative tra Azienda e Gestori, e introduce l’iniziativa cosiddetta “iperself” chiarendo che i Gestori che intendano partecipare a tale iniziativa dovranno mantenere un differenziale di 1 €urocent/lt verso il prezzo FdT e di 5 €urocent/lt, verso il prezzo servito  e che eventuali maggiorazioni dello sconto saranno totalmente a carico dell’Azienda.

L’azione unilaterale intrapresa dall’azienda con “Iperselfh24”, con differenti modalità di adesione e di partecipazione del Gestore agli oneri discendenti, si è posta al di fuori del quadro su richiamato, introducendo forzature ed  elementi di divaricazione all’interno del settore. Stando alle indiscrezioni, l’Eni starebbe procedendo ora al riconoscimento di condizioni di approvvigionamento dei carburanti di miglior favore soltanto ai Gestori che hanno aderito alla iniziativa “iperself h24”. Su questa linea ha preteso la rimozione della cartellonistica relativa all’Iperself tradizionale in quegli impianti che non vi hanno  aderito.

Evidenziamo, in aggiunta, che da quanto emerso, la nuova iniziativa commerciale, innestata su ”Iperself h24”, si caratterizza per avere evidenti profili di impraticabilità giuridica, per essere una ulteriore, inedita e diversa iniziativa commerciale mai proposta prima ai Gestori di marchio, oltreché per far ricadere sulle imprese a marchio nuovi oneri aggiuntivi che si pongono al di fuori del contesto regolatorio e negoziale voluto dalla legge e per essere inaccettabili per il peggioramento delle condizioni di vita.

Da quanto sopra richiamato, oltre tutto, appare evidente -ad oggi- che l’Eni non ha trovato una soluzione praticabile per quei Gestori che non hanno una struttura idonea ad accogliere  la nuova iniziativa aziendale.

Sulla scorta delle precedenti osservazioni lo scrivente Coordinamento invita codesta azienda ad operare all’interno delle pattuizioni vigenti. e sottoscritte ai sensi della L. 57/01 e allo stesso tempo ad attenersi al dettato normativo stabilito dalla legge 27/2012 art. 17 c.3, riservandosi di tutelare i propri associati nelle sedi opportune ed idonee.

Nello specifico il coordinamento invita l’azienda a:

  1.  non effettuare fra Gestori discriminazioni di prezzo di cessione del prodotto e di prezzo consigliato al pubblico: indipendentemente che abbiano o meno aderito all’iniziativa “iperself h24”. Ciò causerebbe una evidente disparità di trattamento tra operatori ai quali Eni rifornisce i prodotti carburanti in forza del vincolo di esclusiva, recando gravi danni e pregiudiziali alle imprese di gestione
  2. mettere a disposizione, per i motivi suesposti, gli incentivi economico-commerciali che starebbero per essere introdotti, a tutti i Gestori del marchio.
  3. a ripristinare la “comunicazione” dello svolgimento dell’attività di Ipersef, svolta con le modalità previste dal richiamato Accordo del 25.11.2010, laddove l’Azienda avesse provveduto alla loro rimozione
  4. a cessare l’azione unilaterale che prevede la partecipazione del Gestore, con una parte significativa del proprio margine, alle vendite effettuate nella modalità “iperself h24”

Auspicando che l’Azienda voglia operare all’interno del quadro normativo e contrattuale richiamato, rimuovendo atti ed azioni che possano operare quali discriminanti sulla rete tali da configurare un “abuso di dipendenza economica” come puntualmente qualificati dalla norma (art. 17 c.3 L. 27/2012) lo scrivente Coordinamento chiede un immediato incontro al fine di chiarire nel merito, la materia e gli effetti delle iniziative che si vanno configurando.

Distinti saluti.

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