IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO di Fegica e Figisc/Anisa: L’ARTICOLO 7 DEL “FAMIGERATO” DECRETO IMPOSTO DAL GOVERNO AI GESTORI È STATO CANCELLATO. CONSIDERATO CHE A NULLA ERANO VALSE LE RICHIESTE DI MODIFICA, LE AZIONI SINDACALI, GLI INVITI A RIFLETTERE ED A AVVIARE UN SERIO CONFRONTO DI MERITO CON LA CATEGORIA, ADESSO IL GOVERNO, IL MINISTRO URSO (ed il capo dell’Ufficio Legislativo), DOVRANNO APPLICARE LA SENTENZA. E BASTA!
Noi, lo ribadiamo, siamo sempre disposti a discutere ma non ad accettare, diktat imposti da chicchessia: siamo uomini liberi che rappresentano una Categoria che non si piega facilmente. È bene che questo lo si tenga a mente.
Appena uscita la sentenza, Fegica e Figisc/Anisa hanno emanato il seguente comunicato
“IL CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA APPENA DEPOSITATA, ACCOGLIE IL RICORSO PRESENTATO DALLE NOSTRE FEDERAZIONI CONTRO IL CARTELLO DEL PREZZO MEDIO. CANCELLATO L’ARTICOLO 7 DEL DM URSO.
SE LE NOSTRE FEDERAZIONI AVEVANO RAGIONE FINO AD AVVENTURARSI IN UN LUNGO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, ORA, CHI HA NEGATO L’EVIDENZA DOVREBBE TRARRE LE CONCLUSIONI.
In attesa di un più ragionato e dettagliato commento, Fegica e Figisc/Anisa ritengono che, intanto, debba essere resa nota la determinazione del Consiglio di Stato che ha accolto quella parte del ricorso riguardante il “Prezzo Medio” regionale e Nazionale, abrogando, per intero, l’articolo 7 del contestato Decreto (anche per la parte sanzionatoria). È una vittoria della Categoria che, dopo aver offerto disponibilità e collaborazione a trovare soluzioni compatibili con un’attività -quella svolta dai Gestori-che è stata considerata come ininfluente, si è trovata di fronte a “immarcescibili” chiusura ed alla volontà del Governo (e del Ministro Urso, confortato dal suo Ufficio Legislativo) di andare comunque avanti. Ignorando anche le azioni sindacali promosse da Fegica e Figisc/Anisa.
È una vittoria della ragione che non si è lasciata piegare ad interessi di parte e non si è prestata ad essere scambiata con acquiescenza o rapporti (più o meno) preferenziali: i diritti sono i diritti della Categoria e non sono negoziabili; la collaborazione e la costruttività intorno al tavolo di confronto istituzionale, non è mai stata (e continua a non essere) in discussione, senza per questo rinunciare ad esercitare il ruolo.
È una vittoria di ogni singolo Gestore -soprattutto quelli che hanno subito l’onta della vessazione o le multe per 15 minuti di ritardo- che, attraverso le Organizzazioni di rappresentanza -Fegica e Figisc/Anisa-hanno creduto che ottenere ragione fosse possibile (e non improponibile).
Ora il Governo e, soprattutto, il Ministro Urso (e il suo ufficio legislativo) devono prendere atto della nuova realtà disegnata dal provvedimento del Consiglio di Stato e procedere di conseguenza. Magari affrontando dialetticamente e senza forzature, con le rappresentanze di Categoria i temi che più volte sono stati posti alla loro attenzione. La vicenda dimostra che ingaggiare un “braccio di ferro” con la Categoria non determina il risultato atteso. Noi, siamo, come sempre pronti al confronto ma senza l’imposizione di diktat.”
Ma, cosa diceva) l’articolo 7- abrogato del DM ? Art. 7
Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi
1. Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all'art. 6, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera.
2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l'orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.
3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità.
4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
5. I prezzi medi, di cui all'art. 6, sono esposti secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.
COSA FARE DEL CARTELLO DOPO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO? ISTRUZIONI PER L’USO
La sentenza del Consiglio di Stato ha “cancellato” l’art. 7 del DM relativo Cartello del Prezzo Medio. Ciò, oltre a determinare una profonda soddisfazione per la vittoria politico-sindacale dei Gestori rappresentati da Fegica e Figisc/Anisa, necessita di un “chiarimento applicativo” per superare eventuali incertezze Le Federazioni Fegica, Figisc/Anisa hanno deciso, unitariamente e dopo aver consultato i Legali per l'opportuno supporto giuridico, di indicare, da subito, i comportamenti adeguati -ancorché formali- che i Gestori devono assumere qui di seguito riassunti. “1. Posto che il Consiglio di Stato ha annullato l’intero art. 7 del Decreto Ministeriale (ma non la Legge) che ha istituito il Cartello del Prezzo Medio (Regionale per gli impianti di viabilità ordinaria, Nazionale per le Autostrade) il Gestore deve mantenere il cartello stesso (che in realtà è stato installato dal titolare dell'impianto e pertanto non potrebbe essere rimosso a libera scelta del Gestore stesso) ma tale cartello DEVE ESSERE PRIVO DI QUALSIASI CIFRA, cioè VUOTO. 2. Ciò in quanto l’articolo annullato prevedeva un aggiornamento quotidiano del medesimo cartello fino dallo scorso 1 agosto 2023.
Obblighi che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato richiamata, sono decaduti in fatto e in diritto. Cosi come sono decadute le relative sanzioni legate al mancato aggiornamento (in quanto emesse come effetto di un atto dichiarato illegittimo e, quindi, per gli effetti, decaduto).
Nessuna autorità di vigilanza quindi potrà più elevare sanzioni in applicazione delle norme abrogate dalla sentenza di merito.”
Il Ministero competente (Mimit), non potendo appellare ulteriormente la sentenza, ha rilevato che lo stesso CdS non ha operato alcuna censura circa l’iter burocratico seguito nell’emanazione del Decreto.
Magra consolazione!
Il Cds, infine, non ha ritenuto di approfondire le questioni di legittimità costituzionale che pure Fegica e Figisc/Anisa avevano sollevato nel loro ricorso. Precisiamo comunque che rimangono in vigore tutte le altre norme in materia di comunicazione dei prezzi all'Osservatorio del MIMIT e di esposizione di tutti gli altri cartelli sulle modalità di vendita e sui prodotti speciali.
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